Sentenza 301/1983 (ECLI:IT:COST:1983:301)
Massima numero 11701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  29/09/1983;  Decisione del  29/09/1983
Deposito del 10/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11700


Titolo
SENT. 301/83 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AGRICOLTURA - CONCESSIONE DI TERRE INCOLTE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE AI CONTADINI - LEGISLAZIONE DI EMERGENZA, ADOTTATA CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DI CARATTERE OGGETTIVO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 42, 43, 44, 97 E 113 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le limitazioni alla libera iniziativa economica e al diritto di proprieta` contenute nella normativa impugnata devono, pur in assenza di un obbligo costituzionale di programmazione, trovar fondamento in regole e in criteri razionali. A questa esigenza fondamentale s'ispirano le disposizioni censurate che, prive come sono di carattere sanzionatorio o punitivo nei confronti dei proprietari, hanno voluto far fronte a gravi situazioni contingenti (come la pressante domanda occupazionale) e nello stesso tempo guardare al fenomeno obiettivo (facendo peraltro astrazione dalle cause) della non coltivazione e della insufficiente coltivazione di non poche porzioni del territorio nazionale. In tale ottica la legislazione denunciata si e` preoccupata di fissare le regole occorrenti per conseguire una attivita` amministrativa legittima e coerente (indirizzata soprattutto verso i fini che la legislazione medesima intendeva perseguire) in cui i proprietari fossero ammessi ad intervenire nel procedimento concessorio per far valere le loro ragioni nel rispetto del principio del contraddittorio con facolta` di addurre prove, di effettuare sopralluoghi, di fruire di consulenze tecniche. Altrettanto razionale appare infine il riferimento dello stato del fondo al momento della presentazione della domanda di concessione, se si pensa che la legislazione impugnata, volendo venire incontro alle esigenze di lavoro delle masse contadine con disposizioni anche di semplice e rapida attuazione, ha previsto che, una volta individuato un terreno incolto o insufficientemente coltivato, il provvedimento relativo faccia riferimento al momento in cui l'organizzazione contadina richieda il terreno che, al cessare della concessione, ritornera` in condizioni migliori al proprietario. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, 42, 43, 44, 97, comma primo, e 113, comma secondo, Cost. - del d.l.lgt. 19 ottobre 1944 n. 279, come integrato e modificato dal d.l.lgt. 26 aprile 1946 n. 597, dai d.l. C.P.S. 6 settembre 1946 n. 89, 27 dicembre 1947 n. 1710, dalla L. 18 aprile 1950 n. 199 e dall'art. 27 della L. 11 febbraio 1971 n. 11, in quanto, attraverso una dilatazione della nozione di "insufficiente coltivazione", la liberta` economica verrebbe lesa contro ogni opportuna programmazione non tenendosi al razionale sfruttamento della terra, ne` a porre in essere equi rapporti sociali, dato che le norme non conducono al recupero produttivo delle terre e le organizzazioni contadine sono sempre indotte a chiedere le migliori).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Costituzione  art. 44

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 2

Altri parametri e norme interposte