Ordinanza 303/1983 (ECLI:IT:COST:1983:303)
Massima numero 12809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
29/09/1983; Decisione del
29/09/1983
Deposito del 10/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 303/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO AVER PROPOSTO ISTANZA DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 303/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO AVER PROPOSTO ISTANZA DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, con riferimento all'art. 23 della Costituzione attesoche' e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, segnatamente quando le norme sospette di incostituzionalita' rilevino proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, con riferimento all'art. 23 della Costituzione attesoche' e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, segnatamente quando le norme sospette di incostituzionalita' rilevino proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte