Ordinanza 304/1983 (ECLI:IT:COST:1983:304)
Massima numero 14674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  29/09/1983;  Decisione del  29/09/1983
Deposito del 10/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 304/83. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - TARIFFE TELEFONICHE - NUOVI MECCANISMI DI DETERMINAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA CONTESTUALMENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. (SENZA AVER PROVVEDUTO EX ART. 702 C.P.C.) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Tariffe telefoniche), nella parte in cui stabilisce un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe telefoniche, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 41, secondo e terzo comma, e 53, primo comma, Cost., in quanto e' stata sollevata contestualmente all'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. senza avere nello stesso tempo provveduto ex art. 702 c.p.c., e dovendosi percio' considerare esaurito il giudizio sottoposto all'esame del giudice a quo. - S. n. 186/1976, O. n. 117/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 41  co. 2

Costituzione  art. 41  co. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte