Sentenza 307/1983 (ECLI:IT:COST:1983:307)
Massima numero 9666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO - PALADIN
Udienza Pubblica del
07/10/1983; Decisione del
07/10/1983
Deposito del 11/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 307/83 A. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - AUTONOMIA FINANZIARIA - APPARTENENZA ALLA REGIONE DEI CONTI CORRENTI AD ESSE INTESTATI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO - VINCOLI A TALE DISPONIBILITA' DI TESORERIA DELLA REGIONE - POTESTA' MINISTERIALE DI ELEVARE I MINIMI PER INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SINGOLE REGIONI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117, 118 E 119 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 307/83 A. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - AUTONOMIA FINANZIARIA - APPARTENENZA ALLA REGIONE DEI CONTI CORRENTI AD ESSE INTESTATI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO - VINCOLI A TALE DISPONIBILITA' DI TESORERIA DELLA REGIONE - POTESTA' MINISTERIALE DI ELEVARE I MINIMI PER INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SINGOLE REGIONI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117, 118 E 119 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Con gli impugnati artt. 26, secondo e terzo comma del d.l. 22 dicembre 1982 n. 786, convertito nella l. 26 febbraio 1982 n. 51, e 4 commi quinto e sesto della l. 26 aprile 1983 n. 130, vengono disposti tetti di prelevamento finanziario effettuati dalle Regioni a statuto ordinario dai conti correnti a loro intestati presso la tesoreria centrale dello Stato. Viene cosi` impedito alle Regioni sulla base di percentuali che prescindono da qualsiasi riferimento alle risultanze del bilancio, una volta raggiunto il tetto annuale previsto per il complesso di prelevamenti, di disporre delle somme necessarie per la effettuazione di spese, regolarmente deliberate ed impugnate in bilancio. Viene altresi` prevista la facolta` di elevare con decreti ministeriali il tetto dei prelevamenti, affidata a discrezionale riscontro di "indilazionabilita`" del ministero, con disposizione identica a quella gia` dichiarata incostituzionale con sent. n. 162 del 1982. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - gli artt. 26, secondo e terzo comma, del d.l. 22 dicembre 1982 n. 786, e art. 4, quinto e sesto comma della l. 26 aprile 1983 n. 130. - cfr. S.n. 162/1982.
Con gli impugnati artt. 26, secondo e terzo comma del d.l. 22 dicembre 1982 n. 786, convertito nella l. 26 febbraio 1982 n. 51, e 4 commi quinto e sesto della l. 26 aprile 1983 n. 130, vengono disposti tetti di prelevamento finanziario effettuati dalle Regioni a statuto ordinario dai conti correnti a loro intestati presso la tesoreria centrale dello Stato. Viene cosi` impedito alle Regioni sulla base di percentuali che prescindono da qualsiasi riferimento alle risultanze del bilancio, una volta raggiunto il tetto annuale previsto per il complesso di prelevamenti, di disporre delle somme necessarie per la effettuazione di spese, regolarmente deliberate ed impugnate in bilancio. Viene altresi` prevista la facolta` di elevare con decreti ministeriali il tetto dei prelevamenti, affidata a discrezionale riscontro di "indilazionabilita`" del ministero, con disposizione identica a quella gia` dichiarata incostituzionale con sent. n. 162 del 1982. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - gli artt. 26, secondo e terzo comma, del d.l. 22 dicembre 1982 n. 786, e art. 4, quinto e sesto comma della l. 26 aprile 1983 n. 130. - cfr. S.n. 162/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte