Sentenza 307/1983 (ECLI:IT:COST:1983:307)
Massima numero 9667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO - PALADIN
Udienza Pubblica del
07/10/1983; Decisione del
07/10/1983
Deposito del 11/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 307/83 B. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - AUTONOMIA FINANZIARIA - CONTI CORRENTI REGIONALI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO - CARATTERE INFRUTTIFERO DEI DEPOSITI - ART. 10, PRIMO COMMA. L. N. 130 DEL 1983 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 119 E 81, QUARTO COMMA COST. - NON INCIDENZA DELLA MINOR REDDITIVITA' DEL DANARO POSSEDUTO SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ASSORBIMENTO DEL PROFILO ATTINENTE ALLA COPERTURA (PER CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART. 4, QUINTO E SESTO COMMA DELLA MEDESIMA LEGGE) - INFONDATEZZA.
SENT. 307/83 B. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - AUTONOMIA FINANZIARIA - CONTI CORRENTI REGIONALI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO - CARATTERE INFRUTTIFERO DEI DEPOSITI - ART. 10, PRIMO COMMA. L. N. 130 DEL 1983 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 119 E 81, QUARTO COMMA COST. - NON INCIDENZA DELLA MINOR REDDITIVITA' DEL DANARO POSSEDUTO SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ASSORBIMENTO DEL PROFILO ATTINENTE ALLA COPERTURA (PER CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART. 4, QUINTO E SESTO COMMA DELLA MEDESIMA LEGGE) - INFONDATEZZA.
Testo
La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10, primo comma, della l. 26 aprile 1983 n. 130, per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 119 Cost., nella parte in cui prevede che siano infruttiferi i conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato, ed intestati alle Regioni a statuto ordinario, resta assorbita, per il profilo dell'asserita violazione dell'obbligo di copertura di maggiori spese, dalla dichiarazione di incostituzionalita` dell'art. 4, quinto e sesto comma, della medesima legge. E la minore (o nulla) redditivita` delle somme depositate nella tesoreria dello Stato rispetto a tassi correnti di interesse bancario e` conseguenza di fatto, che non incide sull'autonomia di spesa, costituzionalmente tutelata, dalle Regioni. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119 Cost. della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10, primo comma, della l. n. 130 del 1983). - cfr. S.n. 162/1982
La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10, primo comma, della l. 26 aprile 1983 n. 130, per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 119 Cost., nella parte in cui prevede che siano infruttiferi i conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato, ed intestati alle Regioni a statuto ordinario, resta assorbita, per il profilo dell'asserita violazione dell'obbligo di copertura di maggiori spese, dalla dichiarazione di incostituzionalita` dell'art. 4, quinto e sesto comma, della medesima legge. E la minore (o nulla) redditivita` delle somme depositate nella tesoreria dello Stato rispetto a tassi correnti di interesse bancario e` conseguenza di fatto, che non incide sull'autonomia di spesa, costituzionalmente tutelata, dalle Regioni. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119 Cost. della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10, primo comma, della l. n. 130 del 1983). - cfr. S.n. 162/1982
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte