Sentenza 307/1983 (ECLI:IT:COST:1983:307)
Massima numero 9672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO - PALADIN
Udienza Pubblica del
07/10/1983; Decisione del
07/10/1983
Deposito del 11/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 307/83 G. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - D.L. 28 FEBBRAIO 1983 N. 55, ART. 8 (PRIMO COMMA, N. 2, E SECONDO COMMA, N. 1) E 8 BIS - FINANZIAMENTI REGIONALI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE - DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE - INESISTENZA DEL PRETESO CONTRASTO CON GLI ATT. 81, QUARTO COMMA, 117 E 119 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 307/83 G. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - D.L. 28 FEBBRAIO 1983 N. 55, ART. 8 (PRIMO COMMA, N. 2, E SECONDO COMMA, N. 1) E 8 BIS - FINANZIAMENTI REGIONALI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE - DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE - INESISTENZA DEL PRETESO CONTRASTO CON GLI ATT. 81, QUARTO COMMA, 117 E 119 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In forza dell'art. 133, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, rientra nella potesta` legislativa regionale l'assegnazione di quote aggiuntive agli enti locali, intese ad assicurare l'integrale copertura degli oneri corrispondenti allo svolgimento delle funzioni trasferite; pertanto non e` censurabile, in assenza di una normativa specifica della Regione, la previsione con disciplina statale di una maggiorazione del 13% dell'importo dovuto ai Comuni ed alle Province, riferita alle quote assegnate nell'anno precedente, tenuto conto del tasso d'inflazione programmato per l'anno di riferimento (1983) e dell'esigenza di assicurare la copertura gravante sugli enti locali per effetto del d.P.R. n. 616 del 1977. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117 e 119 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, primo comma n. 2, secondo comma n. 1, 8-bis del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 convertito nella l. 26 aprile 1983 n. 131, relativi alla determinazione degli importi che spettano a Comuni e Province per l'esercizio delle funzioni trasferite dalle Regioni agli enti locali in forza del d.P.R. n. 616 del 1977).
In forza dell'art. 133, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, rientra nella potesta` legislativa regionale l'assegnazione di quote aggiuntive agli enti locali, intese ad assicurare l'integrale copertura degli oneri corrispondenti allo svolgimento delle funzioni trasferite; pertanto non e` censurabile, in assenza di una normativa specifica della Regione, la previsione con disciplina statale di una maggiorazione del 13% dell'importo dovuto ai Comuni ed alle Province, riferita alle quote assegnate nell'anno precedente, tenuto conto del tasso d'inflazione programmato per l'anno di riferimento (1983) e dell'esigenza di assicurare la copertura gravante sugli enti locali per effetto del d.P.R. n. 616 del 1977. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117 e 119 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, primo comma n. 2, secondo comma n. 1, 8-bis del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 convertito nella l. 26 aprile 1983 n. 131, relativi alla determinazione degli importi che spettano a Comuni e Province per l'esercizio delle funzioni trasferite dalle Regioni agli enti locali in forza del d.P.R. n. 616 del 1977).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 133
co. 1