Sentenza 307/1983 (ECLI:IT:COST:1983:307)
Massima numero 9673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO - PALADIN
Udienza Pubblica del
07/10/1983; Decisione del
07/10/1983
Deposito del 11/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 307/83 H. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - D.L. 28 FEBBRAIO 1983, ART. 9, PRIMO, QUARTO, SESTO, NONO E DECIMO COMMA - MUTUI DA CONCEDERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROBLEMA DELLA REGIONALIZZAZIONE DELLA SUDDETTA CASSA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 117 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 307/83 H. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - D.L. 28 FEBBRAIO 1983, ART. 9, PRIMO, QUARTO, SESTO, NONO E DECIMO COMMA - MUTUI DA CONCEDERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROBLEMA DELLA REGIONALIZZAZIONE DELLA SUDDETTA CASSA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 117 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La Cassa depositi e prestiti costituisce un apparato strumentale della funzione statale dell'esercizio del credito, qualunque sia la sua natura giuridica. Ne consegue che l'erogazione dei mutui va effettuata secondo un criterio globale e perequativo di suddivisione degli importi, che tra gli enti locali prescinde da un esclusivo ambito regionale. Ne` viene cosi` posta in essere una obliterazione dei programmi regionali di sviluppo, giacche` gli enti locali, nell'individuazione delle opere per le quali richiedono il finanziamento alla Cassa, debbono uniformarsi agli indirizzi programmati contenuti nei programmi stessi, secondo il disposto dell'art. 11, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella l. 26 aprile 1983 n. 131).
La Cassa depositi e prestiti costituisce un apparato strumentale della funzione statale dell'esercizio del credito, qualunque sia la sua natura giuridica. Ne consegue che l'erogazione dei mutui va effettuata secondo un criterio globale e perequativo di suddivisione degli importi, che tra gli enti locali prescinde da un esclusivo ambito regionale. Ne` viene cosi` posta in essere una obliterazione dei programmi regionali di sviluppo, giacche` gli enti locali, nell'individuazione delle opere per le quali richiedono il finanziamento alla Cassa, debbono uniformarsi agli indirizzi programmati contenuti nei programmi stessi, secondo il disposto dell'art. 11, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella l. 26 aprile 1983 n. 131).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte