Sentenza 307/1983 (ECLI:IT:COST:1983:307)
Massima numero 9674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO - PALADIN
Udienza Pubblica del
07/10/1983; Decisione del
07/10/1983
Deposito del 11/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 307/83 I. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FINANZA LOCALE - D. L. 28 FEBBRAIO 1983 N. 55, ART. 11 - PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI COMUNI E DI COMUNITA' MONTANE MEDIANTE DELIBERAZIONI DI CONVENZIONI DIRETTE ALLE PROVINCE - AUTORIZZAZIONE DELLE PROVINCE AD ASSEGNARE MUTUI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 117, 118 E 119 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 307/83 I. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FINANZA LOCALE - D. L. 28 FEBBRAIO 1983 N. 55, ART. 11 - PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI COMUNI E DI COMUNITA' MONTANE MEDIANTE DELIBERAZIONI DI CONVENZIONI DIRETTE ALLE PROVINCE - AUTORIZZAZIONE DELLE PROVINCE AD ASSEGNARE MUTUI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 117, 118 E 119 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La mancata partecipazione delle Regioni al procedimento di programmazione con riguardo alle disposizioni che autorizzano Comuni singoli od associati e Comunita` montane a deliberare convenzioni dirette ad affidare alle Province la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale e autorizzano gli uffici delle Province a prestare assistenza tecnica a favore di Comuni, Comunita` montane e unita` sanitarie locali situati nel territorio provinciale che ne facciano richiesta, concerne il problema dell'efficacia dei programmi regionali di sviluppo, da considerarsi in modo puntuale, regione per regione. La facolta` di deliberare convenzioni unitamente alla facolta` di prestare assistenza tecnica e di assumere mutui, concorrono al potenziamento dell'autonomia delle Province, dei Comuni e delle Comunita` montane. Tale autonomia resterebbe compressa per effetto di pronunce di illegittimita` costituzionale della norma che la garantisce. (Infondatezzza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55).
La mancata partecipazione delle Regioni al procedimento di programmazione con riguardo alle disposizioni che autorizzano Comuni singoli od associati e Comunita` montane a deliberare convenzioni dirette ad affidare alle Province la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale e autorizzano gli uffici delle Province a prestare assistenza tecnica a favore di Comuni, Comunita` montane e unita` sanitarie locali situati nel territorio provinciale che ne facciano richiesta, concerne il problema dell'efficacia dei programmi regionali di sviluppo, da considerarsi in modo puntuale, regione per regione. La facolta` di deliberare convenzioni unitamente alla facolta` di prestare assistenza tecnica e di assumere mutui, concorrono al potenziamento dell'autonomia delle Province, dei Comuni e delle Comunita` montane. Tale autonomia resterebbe compressa per effetto di pronunce di illegittimita` costituzionale della norma che la garantisce. (Infondatezzza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte