Sentenza 307/1983 (ECLI:IT:COST:1983:307)
Massima numero 9676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO - PALADIN
Udienza Pubblica del  07/10/1983;  Decisione del  07/10/1983
Deposito del 11/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9666  9667  9668  9669  9670  9671  9672  9673  9674  9675  9677  9678  9679  9680  9681  9682  9683  9684  9685  9686


Titolo
SENT. 307/83 M. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - D.L. 28 FEBBRAIO 1983 N. 55, ART. 27 - FONDO COSTITUITO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE - PRETESO CONTRASTO CON LE NORME REGIONALI CHE REGOLANO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DEROGA LEGITTIMA ALL'ART. 40 DEL D.P.R. N. 616 DEL 1977 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Stante la peculiarita` dell'ordinamento dello stato civile, e` giustificata la deroga ai criteri generali di ripartizione delle competenze fra Stato e Regione, fissati dal d.P.R. n. 616 del 1977, riguardante l'istruzione professionale della formazione degli ufficiali dello stato civile, che e` connessa ad interessi che fanno capo sicuramente allo Stato ed al buon andamento dei servizi. (Infondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 27, quarto comma, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, il quale dispone che il 10% dei diritti di stato civile sia destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, incidendo sulla materia dell'istruzione professionale riservate alle Regioni ex art. 40 d.P.R. n. 616 del 1977).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 40