Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamenti pensionistici erogati dal fondo pensioni Sicilia - Limite massimo, nel triennio 2014-2016, di 160.000 euro - Proroga al triennio 2017-2019 - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, di universalità dell'imposizione, di capacità contributiva e di progressività dei tributi, di proporzionalità e adeguatezza del trattamento di quiescenza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 Cost. - dell'art. 13, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014 e dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2016 i quali, rispettivamente, stabiliscono che, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2016, i trattamenti onnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, non possono superare il tetto di 160.000 euro annui e confermano tale misura anche per il triennio 2017-2019. La disciplina censurata deve essere ricondotta alle modificazioni sfavorevoli che il legislatore, per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, può introdurre con riguardo al rapporto previdenziale. La misura in questione, infatti, razionalizza la spesa previdenziale e riequilibra complessivamente il sistema, così da differenziarsi - nella struttura e nelle finalità - dalla logica sia dell'imposizione tributaria che delle prestazioni patrimoniali disciplinate dall'art. 23 Cost. I vincoli posti all'ammontare dei trattamenti pensionistici sono inoltre calibrati in modo tale da non infrangere il canone di proporzionalità, investendo i soli trattamenti pensionistici di importo più ragguardevole. L'imposizione di un limite, pur protraendosi per un tempo apprezzabile, presenta comunque una durata definita, che non è stata reiterata sine die, e comunque non è arbitraria, poiché fa riscontro all'acuirsi delle criticità della gestione previdenziale regionale. Né il sistema previdenziale applicabile ai dipendenti della Regione Siciliana comporta un'arbitraria disparità di trattamento, in quanto, pur se in via di tendenziale e ancora incompiuta assimilazione al regime statale, esso è contraddistinto da rilevanti particolarità, tali da non renderlo comparabile all'eterogeneo apparato di tutela previsto per gli altri pensionati del settore pubblico o privato. Si deve anche escludere la lesione dell'affidamento dei titolari delle pensioni in esame, in quanto la disciplina censurata è assistita da una congrua giustificazione, e non implica una riduzione sproporzionata e definitiva del trattamento pensionistico. (Precedenti citati: sentenze n. 234 del 2020, n. 240 del 2019, n. 20 del 2018, n. 259 del 2017, n. 173 del 2016, n. 208 del 2014 e n. 116 del 2013).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la prestazione tributaria annovera - tra i suoi requisiti indefettibili - una disciplina legale finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico. Le risorse derivanti dal prelievo, connesse a un presupposto economicamente rilevante, rivelatore della capacità contributiva, devono essere poi destinate a sovvenire pubbliche spese. (Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2019, n. 89 del 2018 e n. 178 del 2015).
Il prelievo sulle pensioni, se destinato a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, si colloca fra le prestazioni patrimoniali imposte per legge (art. 23 Cost.). In tal caso, esso si sottrae al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 234 del 2020 e n. 173 del 2016).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la garanzia del trattamento pensionistico di cui all'art. 38 Cost. è connessa all'art. 36 Cost., e dunque alla proporzionalità, alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale. Spetta all'apprezzamento discrezionale del legislatore apportare correttivi giustificati, che non intacchino i criteri di proporzionalità e adeguatezza con riferimento alla disciplina complessiva. Quanto al sindacato di legittimità costituzionale, oltre alla carenza di giustificazione delle misure adottate, rivestono rilievo l'arco temporale delle misure restrittive, l'incidenza sul nucleo essenziale dei diritti coinvolti, la portata generale degli interventi, la pluralità di variabili e la complessità delle implicazioni, che possono anche precludere una stima ponderata e credibile dei risparmi. (Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2020, n. 234 del 2020, n. 20 del 2018, n. 259 del 2017, n. 173 del 2016 e n. 208 del 2014).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, nell'àmbito dei rapporti di durata, non sorge un affidamento meritevole di tutela nell'immutabilità della relativa disciplina. Ben può, infatti, il legislatore introdurre modificazioni in senso sfavorevole, anche con riguardo a diritti soggettivi perfetti, a condizione che l'intervento attuato trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionale lesivo del legittimo affidamento dei cittadini. Sono precluse quelle modificazioni che peggiorino, senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Precedenti citati: sentenze n. 234 del 2020, n. 127 del 2015 e n. 349 del 1985).