Sentenza 307/1983 (ECLI:IT:COST:1983:307)
Massima numero 9678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO - PALADIN
Udienza Pubblica del
07/10/1983; Decisione del
07/10/1983
Deposito del 11/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 307/83 O. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FINANZA LOCALE - D.L. 28 FEBBRAIO 1983 N 55, ART. 31 - AZIENDE DI TRASPORTO - OBBLIGO PER LE REGIONI DI PROVVEDERE ALL'INTEGRAZIONE ED AL DEFINITIVO EQUILIBRIO DELLE RELATIVE GESTIONI - MANCANZA DI COPERTURA DELLE SPESE IMPOSTE ALLE REGIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 307/83 O. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FINANZA LOCALE - D.L. 28 FEBBRAIO 1983 N 55, ART. 31 - AZIENDE DI TRASPORTO - OBBLIGO PER LE REGIONI DI PROVVEDERE ALL'INTEGRAZIONE ED AL DEFINITIVO EQUILIBRIO DELLE RELATIVE GESTIONI - MANCANZA DI COPERTURA DELLE SPESE IMPOSTE ALLE REGIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'imposizione alle Regioni di provvedere al definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende di trasporto mediante integrazione della differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982, nonche` la previsione di una integrazione da effettuarsi con il maggior gettito dei tributi propri, contrasta con l'attribuzione alle Regioni di "tributi propri", ex art. 119, secondo comma, Cost., restando compressa l'autonomia finanziaria considerata sul piano delle uscite. Ne` la norma impugnata si pone sul medesimo piano delle disposizioni espressamente qualificate "principi fondamentali", dell'art. 1 della legge-quadro sui trasporti pubblici locali n. 151 del 1961, trattandosi di provvedimento derogatorio destinato a vigere per il solo anno in corso. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 117, 119, 81, quarto comma, Cost. - l'art. 31, primo comma del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1983, n. 131).
L'imposizione alle Regioni di provvedere al definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende di trasporto mediante integrazione della differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982, nonche` la previsione di una integrazione da effettuarsi con il maggior gettito dei tributi propri, contrasta con l'attribuzione alle Regioni di "tributi propri", ex art. 119, secondo comma, Cost., restando compressa l'autonomia finanziaria considerata sul piano delle uscite. Ne` la norma impugnata si pone sul medesimo piano delle disposizioni espressamente qualificate "principi fondamentali", dell'art. 1 della legge-quadro sui trasporti pubblici locali n. 151 del 1961, trattandosi di provvedimento derogatorio destinato a vigere per il solo anno in corso. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 117, 119, 81, quarto comma, Cost. - l'art. 31, primo comma del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1983, n. 131).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte