Sentenza 307/1983 (ECLI:IT:COST:1983:307)
Massima numero 9679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO - PALADIN
Udienza Pubblica del
07/10/1983; Decisione del
07/10/1983
Deposito del 11/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 307/83 P. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - DISAVANZO DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO - D.L. N. 55 DEL 1983, COMMA 5.1, 5.2, 5.3, - AUTORIZZAZIONE ALLE REGIONI DI CONTRIBUZIONI INTEGRATIVE ED AUMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE AL FONDO NAZIONALE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 117, 118, 119 E 81, COMMA 4 , COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 307/83 P. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - DISAVANZO DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO - D.L. N. 55 DEL 1983, COMMA 5.1, 5.2, 5.3, - AUTORIZZAZIONE ALLE REGIONI DI CONTRIBUZIONI INTEGRATIVE ED AUMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE AL FONDO NAZIONALE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 117, 118, 119 E 81, COMMA 4 , COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'autorizzazione alla Regione alla corresponsione di contributi integrativi per le aziende di trasporto, in misura non superiore alla quota attribuita nell'anno precedente, anche se con pari aumento della quota del Fondo nazionale trasporti, non comporta oneri per i bilanci regionali che siano privi dell'indicazione dei mezzi con cui farvi fronte. E detti contributi vengono pur sempre previsti dalle norme impugnate come frutto di autonoma determinazione regionale, effettuata sulla base dell'art. 5 della legge-quadro sui trasporti pubblici locali n. 151 del 1981. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 31, quinto comma nn. 1, 2 e 3, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, quarto comma Cost., il quale prevede che le Regioni, in materia di trasporti, siano autorizzate a corrispondere a ciascuna azienda contributi integrativi per l'anno 1983, in misura non superiore all'anno 1982 con pari aumento della quota del Fondo nazionale trasporti loro spettante).
L'autorizzazione alla Regione alla corresponsione di contributi integrativi per le aziende di trasporto, in misura non superiore alla quota attribuita nell'anno precedente, anche se con pari aumento della quota del Fondo nazionale trasporti, non comporta oneri per i bilanci regionali che siano privi dell'indicazione dei mezzi con cui farvi fronte. E detti contributi vengono pur sempre previsti dalle norme impugnate come frutto di autonoma determinazione regionale, effettuata sulla base dell'art. 5 della legge-quadro sui trasporti pubblici locali n. 151 del 1981. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 31, quinto comma nn. 1, 2 e 3, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, quarto comma Cost., il quale prevede che le Regioni, in materia di trasporti, siano autorizzate a corrispondere a ciascuna azienda contributi integrativi per l'anno 1983, in misura non superiore all'anno 1982 con pari aumento della quota del Fondo nazionale trasporti loro spettante).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte