Sentenza 307/1983 (ECLI:IT:COST:1983:307)
Massima numero 9680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO - PALADIN
Udienza Pubblica del  07/10/1983;  Decisione del  07/10/1983
Deposito del 11/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9666  9667  9668  9669  9670  9671  9672  9673  9674  9675  9676  9677  9678  9679  9681  9682  9683  9684  9685  9686


Titolo
SENT. 307/83 Q. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - TRASPORTI PUBBLICI - ART. 31, COMMI SECONDO, TERZO, QUARTO E QUINTO, D.L. N. 55 DEL 1983 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE MINIME E DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI ABBONAMENTI, FACILITAZIONI E SIMILI - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 117 COST. - DISCIPLINA INTEGRATIVA DI QUELLA STATALE DI PRINCIPIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni intese alla determinazione di tariffe minime, come la fissazione dei criteri da seguire nella previsione di abbonamenti speciali per lavoratori o la definizione delle relative tariffe nell'applicazione di concessioni di viaggio gratuite o ridotte ed al corrispondente rimborso del prezzo di ogni documento di viaggio, non sono invasive della competenza regionale ove queste siano volte ad integrare discipline statali di principio onde assicurare l'autosufficienza economica delle aziende, in linea con l'art. 6 della legge quadro n. 51 del 1981. (Infondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 31, secondo, terzo, quarto e quinto, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, sul presupposto che tali disposizioni avrebbero invaso la competenza della Regione, in materia di concessioni ad essa spettante).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte