Sentenza 307/1983 (ECLI:IT:COST:1983:307)
Massima numero 9681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO - PALADIN
Udienza Pubblica del  07/10/1983;  Decisione del  07/10/1983
Deposito del 11/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9666  9667  9668  9669  9670  9671  9672  9673  9674  9675  9676  9677  9678  9679  9680  9682  9683  9684  9685  9686


Titolo
SENT. 307/83 R. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - TRASPORTI PUBBLICI - ART. UNICO, ULTIMO COMMA, L. N. 131 DEL 1983 - SALVEZZA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 45, PRIMO COMMA, LETT. A) DEL D.L. NON CONVERTITO N. 952 DEL 1982, AVENTE LO STESSO CONTENUTO NORMATIVO DELL'ART. 31, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 55 DEL 1983 (DICHIARATO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 117, 119 e 81, quarto comma, Cost., l'art. unico, ultimo comma, della l. 26 aprile 1983 n. 131 nella parte in cui prevede che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dell'art. 45, primo comma, lett. a) del d.l. n. 952 del 1982", giacche` quest'ultima disposizione era formulata nei medesimi termini dell'annullato art. 1 primo comma lett. a) del d.l. n. 55.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte