Sentenza 307/1983 (ECLI:IT:COST:1983:307)
Massima numero 9683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO - PALADIN
Udienza Pubblica del  07/10/1983;  Decisione del  07/10/1983
Deposito del 11/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9666  9667  9668  9669  9670  9671  9672  9673  9674  9675  9676  9677  9678  9679  9680  9681  9682  9684  9685  9686


Titolo
SENT. 307/83 T. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - PUBBLICO IMPIEGO - LEGGE 26 APRILE 1983 N. 130, ART. 9 QUARTO COMMA - PRETESO CONTRASTO CN L'ART. 117 COST. - ESORBITANZA DAI POTERI DELLO STATO - INVASIONE STATALE IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Spetta alle Regioni nell'esercizio delle potesta` legislative ex art. 117 e correlative potesta` amministrative ex art. 118 della Costituzione, determinare e valutare le eventuali necessita` di assunzioni di personale nelle unita` sanitarie locali, in deroga al blocco vigente per l'anno 1983 fermo restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 Cost., l'art. 9 comma quarto della legge 26 aprile 1983 n. 130, nella parte in cui prevede che il blocco delle assunzioni nelle U.S.L. (comma terzo) giustificato e circoscritto in limiti temporali non irragionevoli, possa essere derogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma quarto), con evidente esorbitanza dai poteri dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte