Sentenza 307/1983 (ECLI:IT:COST:1983:307)
Massima numero 9685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO - PALADIN
Udienza Pubblica del
07/10/1983; Decisione del
07/10/1983
Deposito del 11/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 307/83 V. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - PUBBLICO IMPIEGO (U.S.L.) - LEGGE 26 APRILE 1983 N. 130, ART. 9, COMMA QUINTO - ATTI STATALI DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 117 E 119 COST. - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 307/83 V. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - PUBBLICO IMPIEGO (U.S.L.) - LEGGE 26 APRILE 1983 N. 130, ART. 9, COMMA QUINTO - ATTI STATALI DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 117 E 119 COST. - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il Consiglio dei Ministri puo` emanare, nel rispetto del principio di legalita` e sulla base di una specifica disposizione legislativa (Sent. n. 150 del 1982) atti amministrativi di indirizzo e di coordinamento, al fine di delimitare la incidenza di nuove assunzioni di personale sanitario sui bilanci regionali. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 comma quinto, della legge 26 aprile 1983 n. 130, il quale prevede che per le esigenze di coordinamento, il Consiglio dei Ministri possa emanare atti amministrativi, allo scopo di contenere le spese regionali derivanti da nuove assunzioni).
Il Consiglio dei Ministri puo` emanare, nel rispetto del principio di legalita` e sulla base di una specifica disposizione legislativa (Sent. n. 150 del 1982) atti amministrativi di indirizzo e di coordinamento, al fine di delimitare la incidenza di nuove assunzioni di personale sanitario sui bilanci regionali. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 comma quinto, della legge 26 aprile 1983 n. 130, il quale prevede che per le esigenze di coordinamento, il Consiglio dei Ministri possa emanare atti amministrativi, allo scopo di contenere le spese regionali derivanti da nuove assunzioni).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte