Sentenza 307/1983 (ECLI:IT:COST:1983:307)
Massima numero 9685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO - PALADIN
Udienza Pubblica del  07/10/1983;  Decisione del  07/10/1983
Deposito del 11/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9666  9667  9668  9669  9670  9671  9672  9673  9674  9675  9676  9677  9678  9679  9680  9681  9682  9683  9684  9686


Titolo
SENT. 307/83 V. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - PUBBLICO IMPIEGO (U.S.L.) - LEGGE 26 APRILE 1983 N. 130, ART. 9, COMMA QUINTO - ATTI STATALI DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 117 E 119 COST. - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il Consiglio dei Ministri puo` emanare, nel rispetto del principio di legalita` e sulla base di una specifica disposizione legislativa (Sent. n. 150 del 1982) atti amministrativi di indirizzo e di coordinamento, al fine di delimitare la incidenza di nuove assunzioni di personale sanitario sui bilanci regionali. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 comma quinto, della legge 26 aprile 1983 n. 130, il quale prevede che per le esigenze di coordinamento, il Consiglio dei Ministri possa emanare atti amministrativi, allo scopo di contenere le spese regionali derivanti da nuove assunzioni).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte