Sentenza 307/1983 (ECLI:IT:COST:1983:307)
Massima numero 9686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO - PALADIN
Udienza Pubblica del  07/10/1983;  Decisione del  07/10/1983
Deposito del 11/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9666  9667  9668  9669  9670  9671  9672  9673  9674  9675  9676  9677  9678  9679  9680  9681  9682  9683  9684  9685


Titolo
SENT. 307/83 Z. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - AGRICOLTURA E FORESTE - LEGGE 26 APRILE 1983 N. 130 - FORESTAZIONE INDUSTRIALE PRODUTTIVA A CURA DI ORGANI CENTRALI DELLO STATO - CONTRASTO CON L'ART. 117 COST. E D.P.R. N. 616 DEL 1977 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le funzioni amministrative trasferite alle regioni in attuazione dell'art. 117 Cost. nella materia "agricoltura e foreste" concernono, tra l'altro, "i boschi, le foreste e le attivita` di produzione forestale" e "le attivita` di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali", secondo quanto dispone l'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977. La "realizzazione di progetti di forestazione industriale produttiva" ricade dunque nella competenza delle regioni e non del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, l'art. 20 comma terzo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, che autorizza una spesa di trenta miliardi per la realizzazione di progetti di forestazione industriale produttivi a cura del Ministro dell'agricoltura e foreste.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 66