Sentenza 307/1983 (ECLI:IT:COST:1983:307)
Massima numero 9686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO - PALADIN
Udienza Pubblica del
07/10/1983; Decisione del
07/10/1983
Deposito del 11/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 307/83 Z. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - AGRICOLTURA E FORESTE - LEGGE 26 APRILE 1983 N. 130 - FORESTAZIONE INDUSTRIALE PRODUTTIVA A CURA DI ORGANI CENTRALI DELLO STATO - CONTRASTO CON L'ART. 117 COST. E D.P.R. N. 616 DEL 1977 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 307/83 Z. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - AGRICOLTURA E FORESTE - LEGGE 26 APRILE 1983 N. 130 - FORESTAZIONE INDUSTRIALE PRODUTTIVA A CURA DI ORGANI CENTRALI DELLO STATO - CONTRASTO CON L'ART. 117 COST. E D.P.R. N. 616 DEL 1977 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le funzioni amministrative trasferite alle regioni in attuazione dell'art. 117 Cost. nella materia "agricoltura e foreste" concernono, tra l'altro, "i boschi, le foreste e le attivita` di produzione forestale" e "le attivita` di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali", secondo quanto dispone l'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977. La "realizzazione di progetti di forestazione industriale produttiva" ricade dunque nella competenza delle regioni e non del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, l'art. 20 comma terzo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, che autorizza una spesa di trenta miliardi per la realizzazione di progetti di forestazione industriale produttivi a cura del Ministro dell'agricoltura e foreste.
Le funzioni amministrative trasferite alle regioni in attuazione dell'art. 117 Cost. nella materia "agricoltura e foreste" concernono, tra l'altro, "i boschi, le foreste e le attivita` di produzione forestale" e "le attivita` di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali", secondo quanto dispone l'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977. La "realizzazione di progetti di forestazione industriale produttiva" ricade dunque nella competenza delle regioni e non del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, l'art. 20 comma terzo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, che autorizza una spesa di trenta miliardi per la realizzazione di progetti di forestazione industriale produttivi a cura del Ministro dell'agricoltura e foreste.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 66