Sentenza 308/1983 (ECLI:IT:COST:1983:308)
Massima numero 10121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  30/09/1983;  Decisione del  30/09/1983
Deposito del 18/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 308/83. PREVIDENZA - FONDI ADDETTI IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ESCLUSIONE DELL'ISCRIZIONE AL FONDO PER GLI IMPIEGATI NON DI RUOLO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD IDENTICHE MANSIONI ED IRRAZIONALE DIFFORMITA' DELLA RELATIVA DISCIPLINA DA QUELLA PROPRIA DI ANALOGHI FONDI PREVIDENZIALI PURE CONCERNENTI DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE FINANZE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1 della legge n. 37 del 1942, nella parte in cui non comprende nel personale addetto al servizio delle imposte di fabbricazione, dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte dirette, avente diritto all'iscrizione al Fondo di previdenza, anche gli impiegati non di ruolo, poiche' questi, al pari di quelli di ruolo, sono impegnati negli stessi servizi per i quali operatori economici versano speciali compensi (non valendo detta loro qualita' a giustificare l'esclusione) ed in quanto, allargando l'accesso al Fondo al personale non di ruolo, non si corre neanche il rischio di fare concorrere alle erogazioni impiegati che solo in via occasionale o contingente abbiano prestato la loro opera nel settore, atteso che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 1650 del 1964, il diritto all'indennita' si acquista solo dopo due anni di servizio. - Cfr. S. nn. 179/1981; 264/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte