Sentenza 264/2020 (ECLI:IT:COST:2020:264)
Massima numero 43267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 04/12/2020; Pubblicazione in G. U. 09/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  43268  43269


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione a supporto delle censure - Ininfluenza della loro mancata reiterazione nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità delle censure di violazione dell'art. 117 Cost. e per omessa reiterazione delle stesse nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014, come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2016. Dal tenore dell'ordinanza di rimessione si evince con sufficiente chiarezza la violazione su cui si incentrano le censure ed è ininfluente che il giudice a quo non menzioni anche nel dispositivo l'art. 117 Cost. e che non individui in termini circostanziati il comma che assume sia violato. Rileva, piuttosto, che la questione, nel contesto della motivazione, risulti chiaramente enunciata e sia corroborata da argomenti idonei a farne cogliere il senso.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  11/06/2014  n. 13  art. 13  co. 3

legge della Regione siciliana  17/05/2016  n. 8  art. 14  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte