Sentenza 311/1983 (ECLI:IT:COST:1983:311)
Massima numero 9429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
30/09/1983; Decisione del
30/09/1983
Deposito del 18/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 311/83. ENTI OSPEDALIERI - PERSONALE MEDICO - TEMPO PIENO E TEMPO DEFINITO - DIVIETO DI ATTIVITA' IN CASA DI CURA PRIVATA IN RELAZIONE AD ENTRAMBI I TIPI DI RAPPORTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 311/83. ENTI OSPEDALIERI - PERSONALE MEDICO - TEMPO PIENO E TEMPO DEFINITO - DIVIETO DI ATTIVITA' IN CASA DI CURA PRIVATA IN RELAZIONE AD ENTRAMBI I TIPI DI RAPPORTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Nel giudizio diretto a far dichiarare illegittimo il provvedimento di applicazione del divieto di attivita` in casa di cura privata, e` irrilevante la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 43, lett. d), della L. 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), nella parte in cui indica nel "tempo definito" il rapporto normale di lavoro, disponendo che l'amministrazione possa, a domanda, consentire il "tempo pieno" (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 43, lett. d) della L. 12 febbraio 1968, n. 132 nella parte in cui - dopo avere affermato che lo stato giuridico dei medici ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura deve prevedere l'incompatibilita` con l'esercizio professionale in casa di cura privata - indica nel tempo definito il rapporto normale di lavoro, disponendo che l'amministrazione, a domanda, possa consentire il tempo pieno).
Nel giudizio diretto a far dichiarare illegittimo il provvedimento di applicazione del divieto di attivita` in casa di cura privata, e` irrilevante la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 43, lett. d), della L. 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), nella parte in cui indica nel "tempo definito" il rapporto normale di lavoro, disponendo che l'amministrazione possa, a domanda, consentire il "tempo pieno" (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 43, lett. d) della L. 12 febbraio 1968, n. 132 nella parte in cui - dopo avere affermato che lo stato giuridico dei medici ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura deve prevedere l'incompatibilita` con l'esercizio professionale in casa di cura privata - indica nel tempo definito il rapporto normale di lavoro, disponendo che l'amministrazione, a domanda, possa consentire il tempo pieno).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23