Sentenza 312/1983 (ECLI:IT:COST:1983:312)
Massima numero 9630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  30/09/1983;  Decisione del  30/09/1983
Deposito del 18/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9628  9629  9631  9632  9633  9634


Titolo
SENT. 312/83 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROVINCIA DI BOLZANO - MINORANZE LINGUISTICHE - PRINCIPIO DEL BILINGUISMO - NECESSITA' PER LA SUA APPLICAZIONE DI NORME STATALI DI ATTUAZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
Il principio del bilinguismo previsto dall'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige per gli esercenti un servizio di pubblico interesse non richiede norme statali di attuazione allorquando esso debba trovare applicazione in una materia che, come l'assistenza sanitaria, rientra pacificamente nella competenza legislativa provinciale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge provinciale di Bolzano 3 settembre 1979, n. 12, in riferimento agli artt. 100 e 107 n. 9, n. 10 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 100

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte