Sentenza 312/1983 (ECLI:IT:COST:1983:312)
Massima numero 9632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  30/09/1983;  Decisione del  30/09/1983
Deposito del 18/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9628  9629  9630  9631  9633  9634


Titolo
SENT. 312/83 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROVINCIA DI BOLZANO - PRINCIPIO DEL BILINGUISMO - APPLICAZIONE AI FARMACISTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. - QUESTIONE NON FONDATA.

Testo
[17~previsione dell'obbligo del bilinguismo per i dipendenti, della Provincia di Bolzano, in quanto esercenti un servizio di pubblico interesse, non contrasta con il principio di liberta` di iniziativa economica posto dall'art. 41 Cost., perche` e` ispirata alla necessita` di evitare che, dalla inattuazione di un tale obbligo, possano derivare danni ai cittadini nei cui confronti il farmacista e` tenuto a prestare la propria opera e che nella Provincia di Bolzano ben possono esprimersi indifferentemente in italiano o in tedesco. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge provinciale di Bolzano 3 settembre 1979, n. 12, in riferimento all'art. 41 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte