Sentenza 312/1983 (ECLI:IT:COST:1983:312)
Massima numero 9633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  30/09/1983;  Decisione del  30/09/1983
Deposito del 18/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9628  9629  9630  9631  9632  9634


Titolo
SENT. 312/83 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROVINCIA DI BOLZANO - MINORANZE LINGUISTICHE - FARMACISTI - OBBLIGO DEL BILINGUISMO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 4 ST. E 6 COST. - QUESTIONE NON FONDATA.

Testo
I farmacisti, a prescindere dalla qualificazione del regime autorizzatorio o concessorio - cui sono sottoposte le farmacie, svolgono un servizio di pubblico interesse, e quindi per operare nella Provincia di Bolzano devono essere in possesso del requisito di un'adeguata conoscenza della lingua tedesca e di quella italiana. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 l.p. di Bolzano 3 settembre 1979, n. 12 in riferimento agli artt. 4 St. T.A.A. e 6 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 6

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 0

Altri parametri e norme interposte