Sentenza 313/1983 (ECLI:IT:COST:1983:313)
Massima numero 14878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
30/09/1983; Decisione del
30/09/1983
Deposito del 18/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 313/83 D. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - SISTEMA SANZIONATORIO - INAPPLICABILITA' RATIONE TEMPORIS NEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBLITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 313/83 D. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - SISTEMA SANZIONATORIO - INAPPLICABILITA' RATIONE TEMPORIS NEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBLITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale relative agli artt. 13, nn. 1 e 2, lett. a, 3, commi primo e secondo, 15, commi ottavo e nono, della legge 10 maggio 1976, n. 319, poiche' nessuna di queste norme doveva essere applicata nel giudizio nel quale il giudice a quo ha emanato l'ordinanza di rimessione. La violazione di esse non era infatti stata contestata agli imputati nel decreto di citazione a giudizio, ne' poteva esserlo in quanto la legge che le conteneva non era stata ancora pubblicata; ne' quelle norme stabilivano una diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati, bensi' costituivano ipotesi diverse di reato; ed infine i nuovi reati ipotizzati non avrebbero potuto ratione temporis essere stati consumati nel momento in cui il giudice a quo emetteva l'ordinanza di rimessione.
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale relative agli artt. 13, nn. 1 e 2, lett. a, 3, commi primo e secondo, 15, commi ottavo e nono, della legge 10 maggio 1976, n. 319, poiche' nessuna di queste norme doveva essere applicata nel giudizio nel quale il giudice a quo ha emanato l'ordinanza di rimessione. La violazione di esse non era infatti stata contestata agli imputati nel decreto di citazione a giudizio, ne' poteva esserlo in quanto la legge che le conteneva non era stata ancora pubblicata; ne' quelle norme stabilivano una diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati, bensi' costituivano ipotesi diverse di reato; ed infine i nuovi reati ipotizzati non avrebbero potuto ratione temporis essere stati consumati nel momento in cui il giudice a quo emetteva l'ordinanza di rimessione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte