Sentenza 313/1983 (ECLI:IT:COST:1983:313)
Massima numero 14879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  30/09/1983;  Decisione del  30/09/1983
Deposito del 18/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14874  14876  14877  14878


Titolo
SENT. 313/83 E. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - DECISIONE DELLA CORTE - RICHIESTA DI ANTICIPARE LA DECORRENZA DI UNA SANZIONE O DI ISTITUIRE UNA AUTONOMA FIGURA DI REATO CON SENTENZA ADDITIVA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 21, 22 e 23 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 11, secondo inciso, Cost., nella parte in cui dette norme non prevedono come autonoma figura di reato il superamento dei limiti di accettabilita' degli scarichi prescritti, a seconda dei casi, dalle tabelle A o C, in quanto si richiede alla Corte di istituire, mediante sentenza additiva in materia penale, un'autonoma figura di reato in deroga al principio di legalita' dei reati e delle pene.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 11

Altri parametri e norme interposte