Sentenza 314/1983 (ECLI:IT:COST:1983:314)
Massima numero 14885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/09/1983; Decisione del
30/09/1983
Deposito del 18/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14886
Titolo
SENT. 314/83 A. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - DISTINZIONE TRA INSEDIAMENTO CIVILE E INSEDIAMENTO O COMPLESSO PRODUTTIVO - PRETESE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - LORO ELIMINAZIONE ATTRAVERSO VALUTAZIONI DI MERITO E SUDDISTINZIONI RICHIESTE ALLA CORTE - COMPETENZA RISERVATA AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 314/83 A. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - DISTINZIONE TRA INSEDIAMENTO CIVILE E INSEDIAMENTO O COMPLESSO PRODUTTIVO - PRETESE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - LORO ELIMINAZIONE ATTRAVERSO VALUTAZIONI DI MERITO E SUDDISTINZIONI RICHIESTE ALLA CORTE - COMPETENZA RISERVATA AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Con il contestare che in virtu' dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, alcune specie di insediamenti adibiti a "prestazioni di servizi" o ricadenti fra le "imprese agricole" siano state considerate alla stregua di insediamenti civili anziche' degli insediamenti produttivi, sebbene diano luogo a scarichi non assimilabili a quelli abitativi, si richiede alla Corte costituzionale, non tanto una pronuncia di annullamento totale o parziale della disposizione impugnata, quanto una ridefinizione, attraverso specifiche sottodistinzioni trascurate dal legislatore, dei concetti di insediamento civile e produttivo, ridefinizione, questa, implicante scelte di merito riservate in via esclusiva al Parlamento. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost..
Con il contestare che in virtu' dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, alcune specie di insediamenti adibiti a "prestazioni di servizi" o ricadenti fra le "imprese agricole" siano state considerate alla stregua di insediamenti civili anziche' degli insediamenti produttivi, sebbene diano luogo a scarichi non assimilabili a quelli abitativi, si richiede alla Corte costituzionale, non tanto una pronuncia di annullamento totale o parziale della disposizione impugnata, quanto una ridefinizione, attraverso specifiche sottodistinzioni trascurate dal legislatore, dei concetti di insediamento civile e produttivo, ridefinizione, questa, implicante scelte di merito riservate in via esclusiva al Parlamento. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte