Ordinanza 315/1983 (ECLI:IT:COST:1983:315)
Massima numero 15004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
30/09/1983; Decisione del
30/09/1983
Deposito del 18/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 315/83. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO - DUBBI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA - QUESTIONE SOLLEVATA DALLA CORTE.
ORD. 315/83. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO - DUBBI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA - QUESTIONE SOLLEVATA DALLA CORTE.
Testo
Riguardo all'art. 14, secondo comma, del d.l.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la Commissione Centrale (ora Consiglio Nazionale) dei Geometri di cui agli artt. 10-17 del medesimo d.l.lgt. esercita le attribuzioni giurisdizionali stabilite dal relativo ordinamento professionale), si prospetta il dubbio se il suddetto Consiglio Nazionale, in quanto organo di giurisdizione speciale, attesa la composizione e le modalita' di funzionamento del collegio giudicante, possa considerarsi costituito nel rispetto dell'art. 108 Cost.. (Questione sollevata dalla Corte costituzionale, in quanto pregiudiziale a quelle, proposte dallo stesso Consiglio Nazionale dei Geometri, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 98, primo comma, Cost., nei confronti delle disposizioni degli artt. 92, sesto (e settimo) comma del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, 7 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, 130 del r.d. 27 novembre 1924, n. 2367, che consentono al personale docente della scuola, alle condizioni in ciascuna di tali norme previste, l'esercizio delle libere professioni, in particolare di quella di geometra).
Riguardo all'art. 14, secondo comma, del d.l.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la Commissione Centrale (ora Consiglio Nazionale) dei Geometri di cui agli artt. 10-17 del medesimo d.l.lgt. esercita le attribuzioni giurisdizionali stabilite dal relativo ordinamento professionale), si prospetta il dubbio se il suddetto Consiglio Nazionale, in quanto organo di giurisdizione speciale, attesa la composizione e le modalita' di funzionamento del collegio giudicante, possa considerarsi costituito nel rispetto dell'art. 108 Cost.. (Questione sollevata dalla Corte costituzionale, in quanto pregiudiziale a quelle, proposte dallo stesso Consiglio Nazionale dei Geometri, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 98, primo comma, Cost., nei confronti delle disposizioni degli artt. 92, sesto (e settimo) comma del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, 7 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, 130 del r.d. 27 novembre 1924, n. 2367, che consentono al personale docente della scuola, alle condizioni in ciascuna di tali norme previste, l'esercizio delle libere professioni, in particolare di quella di geometra).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte