Sentenza 264/2020 (ECLI:IT:COST:2020:264)
Massima numero 43269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 04/12/2020; Pubblicazione in G. U. 09/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  43267  43268


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione o da essa partecipati, o che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della Regione, nonché degli enti che ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio regionale - Trattamento economico complessivo - Limite massimo di 100.000 euro annui lordi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità del trattamento retributivo e della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Carente ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inadeguata motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili - per carente ricostruzione del quadro normativo di riferimento - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014, come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2016, secondo cui il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione o da essa partecipati, o che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della Regione, nonché degli enti che ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio regionale, non può superare l'importo di 100.000 euro annui lordi. Il rimettente trascura di ricostruire in maniera adeguata la normativa statale che regola il limite alle retribuzioni nel settore pubblico - che si atteggia come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - e di valutarne l'incidenza sull'ordinamento delle Regioni, sulle quali grava un obbligo di adeguamento. Il giudice a quo, inoltre, omette di vagliare l'eventuale rilevanza dell'art. 13, comma 3-bis, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014 - che impone di rinegoziare i contratti con una retribuzione superiore al limite di legge e, nel caso di mancato accordo, di provvedere ad una «risoluzione unilaterale» - cosicché tale lacuna si riverbera anche sull'adeguatezza della descrizione della fattispecie concreta e della motivazione in punto di rilevanza. Il rimettente, infine, basa su un'erronea premessa argomentativa - che si riflette sulla motivazione in punto di non manifesta infondatezza - le censure che vertono sulla mancata previsione di un limite temporale delle misure di contenimento della spesa, poiché, pur menzionando l'art. 1, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2016, non ne approfondisce tutte le implicazioni e ipotizza - nonostante il chiaro tenore testuale della disciplina - che la limitazione delle retribuzioni sia circoscritta nel tempo solo per i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'imposizione di un limite alle retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, proprio perché finalizzata a contenere e a razionalizzare la spesa, si atteggia come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e presuppone misure uniformi sull'intero territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2017 e n. 153 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  11/06/2014  n. 13  art. 13  co. 3

legge della Regione siciliana  17/05/2016  n. 8  art. 14  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte