Ordinanza 317/1983 (ECLI:IT:COST:1983:317)
Massima numero 12811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  30/09/1983;  Decisione del  30/09/1983
Deposito del 18/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 317/83. REATO IN GENERE - INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319, ART. 25, PRIMO COMMA, PRIMA PARTE (IN RELAZIONE ALL'ART. 21 CPV.) - ASSUNTA MANCANZA DI COORDINAMENTO CON LA LEGGE N. 171 DEL 1973, QUANTO ALLE RISPETTIVE NORME PENALI - RICHIESTA ALLA CORTE DI MANIPOLARE NORME PENALI SANZIONATRICI CON SENTENZA DI ACCOGLIMENTO ADDITIVO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319 in relazione all'art. 21, secondo comma, della stessa legge attesoche' detta questione si risolve nella richiesta che questa Corte pronunci una sentenza di accoglimento additivo in materia penale il che e' manifestamente inammissibile secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale: invero, la produzione di nuove fattispecie penali e' rimessa in via esclusiva al legislatore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte