Sentenza 319/1983 (ECLI:IT:COST:1983:319)
Massima numero 11781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
07/10/1983; Decisione del
07/10/1983
Deposito del 20/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 319/83 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - COSTITUZIONE DI PARTE PRIVATA - TERMINI - INOSSERVANZA - LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87, ART. 25 E NORME INTEGRATIVE ART. 3 - INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
SENT. 319/83 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - COSTITUZIONE DI PARTE PRIVATA - TERMINI - INOSSERVANZA - LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87, ART. 25 E NORME INTEGRATIVE ART. 3 - INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
Testo
E' inammissibile la costituzione di una parte privata nel giudizio di legittimita` costituzionale in via incidentale dopo il decorso del termine di 20 giorni previsto dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
E' inammissibile la costituzione di una parte privata nel giudizio di legittimita` costituzionale in via incidentale dopo il decorso del termine di 20 giorni previsto dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 3