Sentenza 319/1983 (ECLI:IT:COST:1983:319)
Massima numero 11781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  07/10/1983;  Decisione del  07/10/1983
Deposito del 20/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11782  11783  11784  11785


Titolo
SENT. 319/83 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - COSTITUZIONE DI PARTE PRIVATA - TERMINI - INOSSERVANZA - LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87, ART. 25 E NORME INTEGRATIVE ART. 3 - INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Testo
E' inammissibile la costituzione di una parte privata nel giudizio di legittimita` costituzionale in via incidentale dopo il decorso del termine di 20 giorni previsto dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 3