Sentenza 319/1983 (ECLI:IT:COST:1983:319)
Massima numero 11783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
07/10/1983; Decisione del
07/10/1983
Deposito del 20/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 319/83 C. REGIONI - LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - ASSUNTA DELEGA DI FUNZIONI ALLA REGIONE - MATERIE TRASFERITE E NON DELEGATE ALLE REGIONI - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117, PRIMO COMMA E 118, ULTIMO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 319/83 C. REGIONI - LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - ASSUNTA DELEGA DI FUNZIONI ALLA REGIONE - MATERIE TRASFERITE E NON DELEGATE ALLE REGIONI - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117, PRIMO COMMA E 118, ULTIMO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche` i lavori relativi alla costruzione ed alla manutenzione degli edifici destinati a sede degli asili nido risultano compresi nell'art. 117 Cost. (che parla della materia indicata come "lavori pubblici di interesse regionale", comprensiva anche dei lavori attinenti alle strade comunali, lo stesso art. 117 Cost. comprende nell'ambito delle funzioni legislative ed amministrative trasferibili alle Regioni a statuto ordinario la materia della cd. viabilita` minore, cioe` della "viabilita` di interesse regionale" mentre l'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 ha concretamente trasferito alle Regioni le funzioni amministrative concernenti, fra l'altro, "le strade costituenti la viabilita` locale e provinciale nonche` quella regionale", le Regioni non esercitano funzioni delegate nelle materie della costruzione degli asili nido e dei lavori attinenti a strade comunali e possano legiferare nelle suddette materie con l'osservanza dei principi fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale della legge regionale del Lazio 17 agosto 1974 n. 41 e dell'art. 39 della legge regionale della Campania 16 maggio 1975 n. 36 sollevate in relazione all'art. 117, primo comma e 118, ultimo comma, Cost. sul presupposto che nelle materie dei lavori attinenti a strade comunali e della costruzione di asili nido la Regione eserciterebbe funzioni delegate dello Stato e non potrebbe procedere ad ulteriore delegazione a favore di altri enti pubblici).
Poiche` i lavori relativi alla costruzione ed alla manutenzione degli edifici destinati a sede degli asili nido risultano compresi nell'art. 117 Cost. (che parla della materia indicata come "lavori pubblici di interesse regionale", comprensiva anche dei lavori attinenti alle strade comunali, lo stesso art. 117 Cost. comprende nell'ambito delle funzioni legislative ed amministrative trasferibili alle Regioni a statuto ordinario la materia della cd. viabilita` minore, cioe` della "viabilita` di interesse regionale" mentre l'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 ha concretamente trasferito alle Regioni le funzioni amministrative concernenti, fra l'altro, "le strade costituenti la viabilita` locale e provinciale nonche` quella regionale", le Regioni non esercitano funzioni delegate nelle materie della costruzione degli asili nido e dei lavori attinenti a strade comunali e possano legiferare nelle suddette materie con l'osservanza dei principi fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale della legge regionale del Lazio 17 agosto 1974 n. 41 e dell'art. 39 della legge regionale della Campania 16 maggio 1975 n. 36 sollevate in relazione all'art. 117, primo comma e 118, ultimo comma, Cost. sul presupposto che nelle materie dei lavori attinenti a strade comunali e della costruzione di asili nido la Regione eserciterebbe funzioni delegate dello Stato e non potrebbe procedere ad ulteriore delegazione a favore di altri enti pubblici).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte