Sentenza 319/1983 (ECLI:IT:COST:1983:319)
Massima numero 11784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
07/10/1983; Decisione del
07/10/1983
Deposito del 20/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 319/83 D. REGIONI - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - VERIFICAZIONE IN CAPO ALLE MEDESIME AUTORITA' COMUNALI DELLE COMPETENZE IN ORDINE ALLE DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITA' ED AI PROVVEDIMENTI ABLATORI - ASSUNTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 319/83 D. REGIONI - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - VERIFICAZIONE IN CAPO ALLE MEDESIME AUTORITA' COMUNALI DELLE COMPETENZE IN ORDINE ALLE DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITA' ED AI PROVVEDIMENTI ABLATORI - ASSUNTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il principio di imparzialita` dell'amministrazione non risulta violato per il fatto che gli articoli 3, 4, 8, 13 e 14 della legge regionale del Lazio 17 agosto 1974 n. 41 non hanno attribuito a distinte competenze amministrative - e precisamente a diversi organi appartenenti al medesimo soggetto - le due fasi proprie del procedimento espropriativo, quella dell'accertamento dei presupposti per la espropriazione (dichiarazione di pubblica utilita` e di indifferibilita` ed urgenza) e quella successiva della concreta adozione dei provvedimenti amministrativi ablatori: e cio` in quanto l'obbligo di dare esatta e completa applicazione alla legge e di osservarla pienamente in modo da perseguire in maniera obiettiva il soddisfacimento degli interessi pubblici puo` egualmente ottenersi anche se non si operino distinzioni di tale natura. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3, 4, 8, 13 e 14 della legge della Regione Lazio 17 agosto 1974 n. 41 sollevata in relazione all'art. 97 Cost.)
Il principio di imparzialita` dell'amministrazione non risulta violato per il fatto che gli articoli 3, 4, 8, 13 e 14 della legge regionale del Lazio 17 agosto 1974 n. 41 non hanno attribuito a distinte competenze amministrative - e precisamente a diversi organi appartenenti al medesimo soggetto - le due fasi proprie del procedimento espropriativo, quella dell'accertamento dei presupposti per la espropriazione (dichiarazione di pubblica utilita` e di indifferibilita` ed urgenza) e quella successiva della concreta adozione dei provvedimenti amministrativi ablatori: e cio` in quanto l'obbligo di dare esatta e completa applicazione alla legge e di osservarla pienamente in modo da perseguire in maniera obiettiva il soddisfacimento degli interessi pubblici puo` egualmente ottenersi anche se non si operino distinzioni di tale natura. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3, 4, 8, 13 e 14 della legge della Regione Lazio 17 agosto 1974 n. 41 sollevata in relazione all'art. 97 Cost.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte