Sentenza 319/1983 (ECLI:IT:COST:1983:319)
Massima numero 11785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  07/10/1983;  Decisione del  07/10/1983
Deposito del 20/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11781  11782  11783  11784


Titolo
SENT. 319/83 E. REGIONI - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI - INDIVIDUAZIONE, AD OPERA DELLA LEGGE REGIONALE, DELL'ORGANO COMUNALE DESTINATO AD ESERCITARE LE FUNZIONI DELEGATE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 128 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge regionale che, nel delegare determinate funzioni al Comune, precisi anche quale fra gli organi comunali previsti dall'ordinamento dettato dallo Stato debba esercitare le funzioni medesime senza alterare la tipologia della sua organizzazione non lede l'autonomia dei Comuni ne` invade la sfera di competenza dello Stato. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art, 13 della legge della Regione Lazio 17 agosto 1974 n. 41 sollevata in relazione all'art. 128 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte