Sentenza 320/1983 (ECLI:IT:COST:1983:320)
Massima numero 11420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  07/10/1983;  Decisione del  07/10/1983
Deposito del 20/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11419


Titolo
SENT. 320/83 B. PROCEDIMENTO PENALE MILITARE - DIFESA E DIFENSORI - SCELTA DEI DIFENSORI TRA GLI UFFICIALI INFERIORI IN SERVIZIO - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Il diritto di difesa non e` sufficientemente tutelato se all'imputato non e` data la reale possibilita` di partecipare sostanzialmente in posizione paritaria, alla dialettica processuale. Attraverso l'assistenza tecnica, che e` imposta dalle norme di procedura (artt. 125 e 128 c.p.p.) indipendentemente dalla volonta` dell'imputato, vengono assicurate le regolarita` del giudizio e la realizzazione dell'irrinunciabile diritto di difesa. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma 2^, Cost. - l'art. 53 r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 nella parte in cui consente di scegliere, nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari territoriali, i difensori tra gli ufficiali inferiori in servizio, dato che il difetto di preparazione giuridica di costoro, per quanto riguarda il diritto penale (sostanziale e processuale), pregiudica il diritto di difesa dell'imputato nel profilo riguardante l'assistenza tecnica professionale. - Cfr. sent. n. 46 del 1957 - " " 108 " 1963 - " " 190 " 1970 - " " 125 " 1979 - " " 188 " 1980

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte