Sentenza 321/1983 (ECLI:IT:COST:1983:321)
Massima numero 11634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  07/10/1983;  Decisione del  07/10/1983
Deposito del 20/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 321/83. AMNISTIA, INDULTO, GRAZIA - EMANAZIONE DEL DECRETO PRESIDENZIALE CONCESSIVO DELL'AMNISTIA PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 73 E 79 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale ne impone la generale osservanza, mentre la promulgazione, che la precede, le attribuisce esecutorieta` ossia una limitata efficacia nei confronti di alcuni organi: Presidente della Repubblica e Governo. Pertanto, avvenuta la promulgazione della legge di delegazione alla concessione dell'amnistia o dell'indulto, il Presidente della Repubblica e` legittimato ad esercitare il relativo potere. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. n. 744 del 1981, in riferimento agli artt. 73 e 79 Cost.). - cfr. S.nn. 39/59, 34/60, 91/62 e 83/74.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 73

Costituzione  art. 79

Altri parametri e norme interposte