Sentenza 324/1983 (ECLI:IT:COST:1983:324)
Massima numero 11696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
17/11/1983; Decisione del
17/11/1983
Deposito del 28/11/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 324/83. PROFESSIONI - INGEGNERE ED ARCHITETTO - ISCRIZIONE NELL'ALBO CONSENTITA ANCHE AI PUBBLICI DIPENDENTI - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI LIBERI PROFESSIONISTI - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - CARENZA DI FORZA DI LEGGE NELL'ATTO NORMATIVO IMPUGNATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 324/83. PROFESSIONI - INGEGNERE ED ARCHITETTO - ISCRIZIONE NELL'ALBO CONSENTITA ANCHE AI PUBBLICI DIPENDENTI - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI LIBERI PROFESSIONISTI - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - CARENZA DI FORZA DI LEGGE NELL'ATTO NORMATIVO IMPUGNATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 62, commi primo e terzo, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, va dichiarata inammissibile, in quanto il decreto impugnato e` atto non avente forza di legge, data la sua natura regolamentare che risulta, oltre che dalla denominazione e dall'oggetto, anche dalla forma della sua emanazione, propria dei regolamenti di esecuzione; pertanto tale decreto non e` suscettibile, ai sensi dell'art. 134 Cost., di sindacato di costituzionalita`. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 62, commi primo e terzo, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, sollevata - riferimento agli artt. 3, comma primo, e 98 Cost. - per quanto riguarda il riconoscimento del diritto di iscrizione nell'albo professionale degli ingegneri ed architetti, riconosciuto anche ai dipendenti della pubblica Amministrazione, con conseguente disparita` di trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti e violazione della regola che impone al pubblico impiegato di riservare alla pubblica Amministrazione la propria intera energia e capacita` di lavoro).
La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 62, commi primo e terzo, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, va dichiarata inammissibile, in quanto il decreto impugnato e` atto non avente forza di legge, data la sua natura regolamentare che risulta, oltre che dalla denominazione e dall'oggetto, anche dalla forma della sua emanazione, propria dei regolamenti di esecuzione; pertanto tale decreto non e` suscettibile, ai sensi dell'art. 134 Cost., di sindacato di costituzionalita`. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 62, commi primo e terzo, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, sollevata - riferimento agli artt. 3, comma primo, e 98 Cost. - per quanto riguarda il riconoscimento del diritto di iscrizione nell'albo professionale degli ingegneri ed architetti, riconosciuto anche ai dipendenti della pubblica Amministrazione, con conseguente disparita` di trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti e violazione della regola che impone al pubblico impiegato di riservare alla pubblica Amministrazione la propria intera energia e capacita` di lavoro).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte