Sentenza 325/1983 (ECLI:IT:COST:1983:325)
Massima numero 11439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  17/11/1983;  Decisione del  17/11/1983
Deposito del 28/11/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 325/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - TITOLARE DI CREDITO AMMESSO AL PASSIVO FALLIMENTARE COME CHIROGRAFARIO - DIRITTO DI AVVALERSI DEL PRIVILEGIO ISTITUITO SUCCESSIVAMENTE ALLA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Il mutato orientamento giurisprudenziale, che elimini il presupposto in base al quale il giudice rimettente abbia prospettato la questione di legittimita` costituzionale, rende la questione stessa infondata nei sensi di cui in motivazione; in particolare, si deve ritenere, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione consolidatosi successivamente alla proposizione della questione di legittimita` costituzionale, che il titolare di un credito ammesso al passivo fallimentare come chirografario ha diritto di avvalersi del privileggio istituito dopo la formazione dello stato passivo dalla legge n. 426 del 1975. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15 della legge 29 luglio 1975, n. 426, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente ai creditori ammessi al passivo fallimentare come chirografari di far valere le nuove cause di prelazione istituite con la legge n. 426/1975). - Cfr. sent. n. 72/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte