Sentenza 326/1983 (ECLI:IT:COST:1983:326)
Massima numero 9544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
17/11/1983; Decisione del
17/11/1983
Deposito del 28/11/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 326/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRIVILEGIO - PRIVILEGIO GENERALE PER CREDITI DI LAVORO - CREDITO PER DANNI CONSEGUENTI AD INFORTUNIO SUL LAVORO DI CUI SIA RESPONSABILE IL DATORE - PRIVILEGIO SULLA PARTE DI CREDITO NON SODDISFATTA DALLE INDENNITA' PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORIE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 326/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRIVILEGIO - PRIVILEGIO GENERALE PER CREDITI DI LAVORO - CREDITO PER DANNI CONSEGUENTI AD INFORTUNIO SUL LAVORO DI CUI SIA RESPONSABILE IL DATORE - PRIVILEGIO SULLA PARTE DI CREDITO NON SODDISFATTA DALLE INDENNITA' PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORIE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'esigenza di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni identiche - che sta alla base dell'applicazione dell'art. 3 Cost. - impone di estendere il privilegio generale sui mobili, riconosciuto agli altri crediti (anche risarcitori) collegati al rapporto di lavoro, alla pretesa risarcitoria del lavoratore derivante da infortunio di cui sia responsabile il datore di lavoro, nei limiti in cui tale pretesa non riceva ristoro da parte dell'I.N.A.I.L.. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 2751-bis, n. 1 cod. civ. ('sub' art. 2, L. 29 luglio 1975 n. 426), nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall'art. 2, L. n. 426 cit., il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennita` previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio. - v. S.n. 22/1967.
L'esigenza di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni identiche - che sta alla base dell'applicazione dell'art. 3 Cost. - impone di estendere il privilegio generale sui mobili, riconosciuto agli altri crediti (anche risarcitori) collegati al rapporto di lavoro, alla pretesa risarcitoria del lavoratore derivante da infortunio di cui sia responsabile il datore di lavoro, nei limiti in cui tale pretesa non riceva ristoro da parte dell'I.N.A.I.L.. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 2751-bis, n. 1 cod. civ. ('sub' art. 2, L. 29 luglio 1975 n. 426), nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall'art. 2, L. n. 426 cit., il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennita` previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio. - v. S.n. 22/1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte