Sentenza 327/1983 (ECLI:IT:COST:1983:327)
Massima numero 12167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  17/11/1983;  Decisione del  17/11/1983
Deposito del 28/11/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 327/83. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE DEL PARERE DELLA PARTE CIVILE SULLA RICHIESTA DELL'IMPUTATO DIRETTA AD OTTENERE L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE SOSTITUTIVA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST.- INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA, NON ESSENDO PER IL REATO CONTESTATO NEL PROCESSO A QUO APPLICABILE UNA SANZIONE SOSTITUTIVA.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede il parere della parte civile sull'istanza dell'imputato diretta ad ottenere l'applicazione di una sanzione sostitutiva e la conseguente declaratoria di estinzione del reato. La norma impugnata non risulta, infatti, applicabile nel procedimento a quo in quanto il reato contestato all'imputato (falso giuramento della parte: art. 371 c.p.) rientra fra quelli nei cui riguardi l'art. 60, comma primo, legge n. 689 del 1981 dichiara espressamente che non si applicano le sanzioni sostitutive.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte