Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Bilancio regionale - Stanziamento di capitoli di spesa non impegnabili contenenti "risorse liberate" a seguito di sentenze della Corte costituzionale favorevoli - Iscrizione e accertamento di somme corrispondenti alla compartecipazione al gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive dei redditi di capitale, nonché di quelle relative alla restituzione del maggiore gettito della tassa automobilistica - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita, il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. e), Cost., quest'ultimo in relazione alle disposizioni, in particolare l'art. 53, ed ai principi di armonizzazione contabile dettati dal d.lgs. n. 118 del 2011, nonché per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 15 del 2019. (Nella specie, la rinuncia fa seguito a satisfattiva modifica delle disposizioni impugnate).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 232 del 2020, n. 221 del 2020 e n. 216 del 2020).