Ordinanza 335/1983 (ECLI:IT:COST:1983:335)
Massima numero 14680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  17/11/1983;  Decisione del  17/11/1983
Deposito del 28/11/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 335/83. IMPIEGO PUBBLICO - NORME A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI - ASSUNTA MANCANZA DI INDICAZIONE DEI MEZZI PER FAR FRONTE AGLI ONERI FINANZIARI - IUS SUPERVENIENS: PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL SETTORE DELLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1983 - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS. - l 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6; l 24 maggio 1970, n. 336, artt. 1, 2, 3, commi primo, secondo e terzo, e 4. - cst art. 81, comma quarto.

Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. - dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare gli oneri posti a loro carico dalle disposizioni dettate a favore degli ex combattenti; nonche' degli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, poiche' attribuiscono diritti patrimoniali a favore del personale indicato nello stesso art. 4 (ex combattenti ed assimilati) senza indicare con quali mezzi gli enti tenuti al soddisfacimento debbano far fronte ai relativi oneri; ed ancora dell'art. 6 della citata legge n. 824 del 1971, nella parte in cui non indica i mezzi per far fronte agli oneri finanziari posti a carico di provincie, enti ospedalieri e unita' sanitarie locali. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione e' entrata infatti in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponilita' del proprio bilancio proveniente dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi"; di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus rivalutino la rilevanza delle prospettate questioni alla stregua della sopravvenuta normativa. - S. n. 92/1981, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte