Ordinanza 336/1983 (ECLI:IT:COST:1983:336)
Massima numero 14681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
17/11/1983; Decisione del
17/11/1983
Deposito del 28/11/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14682
Titolo
ORD. 336/83 A. IN.V.IM. (IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI) - REGIME DEL CALCOLO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - DISPOSIZIONI IN PARTE GIA' DICHIARATE ILLEGITTIME O ABROGATE CON EFFETTO RETROATTIVO DALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 336/83 A. IN.V.IM. (IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI) - REGIME DEL CALCOLO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - DISPOSIZIONI IN PARTE GIA' DICHIARATE ILLEGITTIME O ABROGATE CON EFFETTO RETROATTIVO DALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, concernenti rispettivamente l'imponibile e le detrazioni con riguardo all'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili, sollevata sotto il profilo che il vizio delle disposizioni denunziate derivi dall'avere il legislatore assoggettato a tassazione "un utile monetariamente apparente, corrispondendo la differenza fra valore iniziale e valore finale, in tutto o in parte, alla diminuzione del valore della moneta". Successivamente all'emissione dell'ordinanza di rinvio sono infatti intervenute una decisione in materia della Corte - che ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. n. 643 del 1972, mentre ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14 dello stesso decreto (nonche' dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904), nella parte in cui il regime del calcolo del valore imponibile netto determina, in relazione al periodo in cui l'incremento si e' formato, ingiustificata disparita' di trattamento fra i soggetti passivi del tributo - e le disposizioni adottate con il d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito nella legge 12 gennaio 1980, n. 2), applicabile anche ai rapporti precedenti e non ancora definiti, il cui art. 1 ha abrogato il censurato art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 e dettato una nuova disciplina delle aliquote, in sostituzione dell'art. 15 dello stesso decreto, introducendo nuovi criteri in base ai quali l'incremento tassabile va calcolato in rapporto all'arco temporale della sua maturazione, e cio' rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perche' valuti, alla stregua della sopravvenuta normativa, la rilevanza della proposta questione. - S. n. 126/1979.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, concernenti rispettivamente l'imponibile e le detrazioni con riguardo all'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili, sollevata sotto il profilo che il vizio delle disposizioni denunziate derivi dall'avere il legislatore assoggettato a tassazione "un utile monetariamente apparente, corrispondendo la differenza fra valore iniziale e valore finale, in tutto o in parte, alla diminuzione del valore della moneta". Successivamente all'emissione dell'ordinanza di rinvio sono infatti intervenute una decisione in materia della Corte - che ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. n. 643 del 1972, mentre ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14 dello stesso decreto (nonche' dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904), nella parte in cui il regime del calcolo del valore imponibile netto determina, in relazione al periodo in cui l'incremento si e' formato, ingiustificata disparita' di trattamento fra i soggetti passivi del tributo - e le disposizioni adottate con il d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito nella legge 12 gennaio 1980, n. 2), applicabile anche ai rapporti precedenti e non ancora definiti, il cui art. 1 ha abrogato il censurato art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 e dettato una nuova disciplina delle aliquote, in sostituzione dell'art. 15 dello stesso decreto, introducendo nuovi criteri in base ai quali l'incremento tassabile va calcolato in rapporto all'arco temporale della sua maturazione, e cio' rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perche' valuti, alla stregua della sopravvenuta normativa, la rilevanza della proposta questione. - S. n. 126/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte