Ordinanza 339/1983 (ECLI:IT:COST:1983:339)
Massima numero 14274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
17/11/1983; Decisione del
17/11/1983
Deposito del 28/11/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 339/83. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - TERMINE MINIMO PER LA COMPARIZIONE DELLA PARTE CONVENUTA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUFFICIENTE INDIVIDUAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA E DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 339/83. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - TERMINE MINIMO PER LA COMPARIZIONE DELLA PARTE CONVENUTA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUFFICIENTE INDIVIDUAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA E DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, secondo comma, del cod. proc. civ., in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui, disponendo il termine minimo di tre giorni per la comparizione della parte convenuta, concederebbe un tempo troppo breve nella attuale situazione di mobilita' dei cittadini, e specie se la notifica non avvenga a mani proprie, da essere incompatibile col principio di inviolabilita' del diritto di difesa, in quanto, relativamente alla prima ordinanza di rimessione, il termine concesso dall'attore tra la notifica della citazione e l'ordinanza indicata per la comparizione e' di nove giorni e che e' convenuta un'Azienda di Turismo di localita' montana cui non potrebbe riferirsi l'argomento della mobilita' dei cittadini, specie in un periodo come quello corrente tra il 5 e il 14 gennaio, in piena stagione climatica, mentre la seconda ordinanza di rimessione non e' motivata neppure per accenni in punto di rilevanza.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, secondo comma, del cod. proc. civ., in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui, disponendo il termine minimo di tre giorni per la comparizione della parte convenuta, concederebbe un tempo troppo breve nella attuale situazione di mobilita' dei cittadini, e specie se la notifica non avvenga a mani proprie, da essere incompatibile col principio di inviolabilita' del diritto di difesa, in quanto, relativamente alla prima ordinanza di rimessione, il termine concesso dall'attore tra la notifica della citazione e l'ordinanza indicata per la comparizione e' di nove giorni e che e' convenuta un'Azienda di Turismo di localita' montana cui non potrebbe riferirsi l'argomento della mobilita' dei cittadini, specie in un periodo come quello corrente tra il 5 e il 14 gennaio, in piena stagione climatica, mentre la seconda ordinanza di rimessione non e' motivata neppure per accenni in punto di rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte