Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente - Impossibilità di esclusione ravvisabile ictu oculi - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio avente ad oggetto l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come conv., non è accolta l'eccezione di inammissibilità per carenza di giurisdizione del rimettente. In base a quanto risulta dall'ordinanza di rimessione la sussistenza della giurisdizione amministrativa non può essere esclusa ictu oculi, atteso, peraltro, che non risulta sollevata l'eccezione di difetto di giurisdizione innanzi al giudice a quo.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, per determinare l'inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale il difetto di giurisdizione del giudice a quo deve essere macroscopico, quindi rilevabile ictu oculi. (Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2020, n. 24 del 2020, n. 189 del 2018, n. 269 del 2016, n. 106 del 2013 e n. 179 del 1999; ordinanze n. 318 del 2013, n. 291 del 2011 e n. 167 del 1997).