Sentenza 340/1983 (ECLI:IT:COST:1983:340)
Massima numero 9379
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  14/12/1983;  Decisione del  14/12/1983
Deposito del 15/12/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9378  9380


Titolo
SENT. 340/83 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSO CONTRO LEGGE DELLO STATO - REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - AMMISSIBILITA' DELL'ESERCIZIO DI TALE POTERE SOLO CON RIFERIMENTO ALLE MATERIE DI COMPETENZA RIPARTITA - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' CHE TALE FUNZIONE INTRODUCA NUOVI LIMITI ALL'AUTONOMIA REGIONALE - ESCLUSIONE.

Testo
Si deve escludere che la funzione di indirizzo e coordinamento serva a introdurre nuovi limiti rispetto a quelli gia` stabiliti, nel vigente sistema costituzionale, in ordine alla sfera dell'autonomia regionale. Resta fermo pero` che tale funzione, giustificata dalla necessita` di soddisfare le istanze unitarie, deve poter operare senza che rilevi la distinzione fra regioni ordinarie o a statuto speciale e tra competenze legislative primarie o ripartite. - cfr. S.n. 150/1982

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte