Sentenza 340/1983 (ECLI:IT:COST:1983:340)
Massima numero 9380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  14/12/1983;  Decisione del  14/12/1983
Deposito del 15/12/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9378  9379


Titolo
SENT. 340/83 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSO CONTRO LEGGE DELLO STATO - REGIONE FRIULI- VENENZIA GIULIA E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO NEI CONFRONTI DELLE AUTONOMIE SPECIALI - NECESSITA' DELLA PRESENZA DI UN INTERESSE INSUSCETTIBILE DI FRAZIONAMENTO O DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE - DISCIPLINA LEGISLATIVA CONTENENTE UNA PENETRANTE INTERFERENZA NELLE COMPETENZE REGIONALI SENZA IL SUPPORTO DI UN QUALCHE ALTRO LIMITE AI POTERI DI AUTONOMIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FONDATEZZA.

Testo
Perche` la funzione di indirizzo e coordinamento possa spiegare effetti nei confronti delle materie assegnate alla competenza primaria delle regioni e province autonome occorre un interesse che deve nettamente configurarsi come insuscettibile di frazionamento o localizzazione territoriale. Inoltre la disciplina statale di indirizzo e coordinamento puo` realizzare una capillare e penetrante interferenza nelle materie regionali solo con il supporto di un qualche altro limite dei poteri di autonomia sancito in una fonte di rango costituzionale. Conseguentemente e` stata dichiarata la illegittimita` costituzionale della legge 27 dicembre 1977, n. 984 per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la regione Friuli- Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte