Sentenza 341/1983 (ECLI:IT:COST:1983:341)
Massima numero 9466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
14/12/1983; Decisione del
14/12/1983
Deposito del 21/12/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9467
Titolo
SENT. 341/83 A. SANITARIO - MEDICI CONDOTTI - DETERMINAZIONE DEGLI STIPENDI MINIMI CON LEGGE DELLO STATO - AUTONOMIA COMUNALE - LESIONE - NON SUSSISTE - NON FONDATEZZA.
SENT. 341/83 A. SANITARIO - MEDICI CONDOTTI - DETERMINAZIONE DEGLI STIPENDI MINIMI CON LEGGE DELLO STATO - AUTONOMIA COMUNALE - LESIONE - NON SUSSISTE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non lede l'autonomia comunale garantita dall'art. 5 della Costituzione, l'art. 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151 che impone un determinato trattamento economico minimo per i medici condotti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151, sollevata in riferimento all'art. 5 Cost.). - cfr. S. n. 118/1977.
Non lede l'autonomia comunale garantita dall'art. 5 della Costituzione, l'art. 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151 che impone un determinato trattamento economico minimo per i medici condotti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151, sollevata in riferimento all'art. 5 Cost.). - cfr. S. n. 118/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Altri parametri e norme interposte