Sentenza 341/1983 (ECLI:IT:COST:1983:341)
Massima numero 9466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  14/12/1983;  Decisione del  14/12/1983
Deposito del 21/12/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9467


Titolo
SENT. 341/83 A. SANITARIO - MEDICI CONDOTTI - DETERMINAZIONE DEGLI STIPENDI MINIMI CON LEGGE DELLO STATO - AUTONOMIA COMUNALE - LESIONE - NON SUSSISTE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non lede l'autonomia comunale garantita dall'art. 5 della Costituzione, l'art. 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151 che impone un determinato trattamento economico minimo per i medici condotti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151, sollevata in riferimento all'art. 5 Cost.). - cfr. S. n. 118/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Altri parametri e norme interposte