Sentenza 341/1983 (ECLI:IT:COST:1983:341)
Massima numero 9467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  14/12/1983;  Decisione del  14/12/1983
Deposito del 21/12/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9466


Titolo
SENT. 341/1983 B. SANITARIO - MEDICI CONDOTTI - DETERMINAZIONE DEGLI STIPENDI MINIMI CON LEGGE STATALE - ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RISORSE AI COMUNI - NON E' NECESSARIO - NON FONDATEZZA.

Testo
Legittimamente l'art 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151, prima dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, determinava la misura minima degli stipendi da corrispondersi da parte dei Comuni ai medici condotti, pur senza attribuire ai Comuni interessati specifiche risorse adeguate allo scopo. Il legislatore, infatti, non era materialmente in grado di definire il maggior onere e di fronteggiarlo con l'assegnazione di una apposita entrata, in quanto la maggior spesa derivante dalla norma impugnata, incideva assai diversamente sulle varie Amministrazioni comunali e, comunque, risultava meramente eventuale, in dipendenza dell'imprevedibile uso che ciascun Comune avrebbe fatto della propria autonomia di spesa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151, sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.). - cfr. S. n. 118/1977, cfr. anche S. n. 92/1981 per una fattispecie apparentemente analoga decisa in senso difforme.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte