Sentenza 342/1983 (ECLI:IT:COST:1983:342)
Massima numero 11635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
14/12/1983; Decisione del
14/12/1983
Deposito del 21/12/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 342/83. LIBERTA` PERSONALE DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE DELLA LIBERTA` PROVVISORIA PER GLI IMPUTATI DEL REATO DI RAPINA AGGRAVATA - NON FONDATEZZA.
SENT. 342/83. LIBERTA` PERSONALE DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE DELLA LIBERTA` PROVVISORIA PER GLI IMPUTATI DEL REATO DI RAPINA AGGRAVATA - NON FONDATEZZA.
Testo
Il divieto di concedere la liberta` provvisoria agli imputati del delitto di rapina aggravata, imposto dall'art. 1, primo comma, della l. 22 maggio 1975 n. 152, non si pone in contrasto: a) con l'art. 27, secondo comma, Cost., perche` il diniego della liberta` provvisoria non implica alcuna previsione di colpevolezza, non avendo la detenzione preventiva la funzione di anticipare la pena; b) con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza, considerata la particolare gravita` del reato e l'esigenza di tutela della collettivita` dalla commissione di altri reati; c) con gli artt. 13, ultimo comma e 111 Cost., perche` anche l'esclusione della liberta` provvisoria in via automatica e` stata piu` volte riconosciuta dalla Corte conforme a Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale). - cfr. S.nn. 64/70, 14/72, 88/76 e 1/80.
Il divieto di concedere la liberta` provvisoria agli imputati del delitto di rapina aggravata, imposto dall'art. 1, primo comma, della l. 22 maggio 1975 n. 152, non si pone in contrasto: a) con l'art. 27, secondo comma, Cost., perche` il diniego della liberta` provvisoria non implica alcuna previsione di colpevolezza, non avendo la detenzione preventiva la funzione di anticipare la pena; b) con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza, considerata la particolare gravita` del reato e l'esigenza di tutela della collettivita` dalla commissione di altri reati; c) con gli artt. 13, ultimo comma e 111 Cost., perche` anche l'esclusione della liberta` provvisoria in via automatica e` stata piu` volte riconosciuta dalla Corte conforme a Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale). - cfr. S.nn. 64/70, 14/72, 88/76 e 1/80.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte