Ordinanza 343/1983 (ECLI:IT:COST:1983:343)
Massima numero 12814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  14/12/1983;  Decisione del  14/12/1983
Deposito del 21/12/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 343/83. OPERE PUBBLICHE - ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE - LEGGE REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA 18 OTTOBRE 1967 N. 22, ARTT. 61 E 64 BIS (MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1969 N. 29) - PROVVEDIMENTO REGIONALE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - IMPLICA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA - NON E' VIOLATO L'ART. 5, N. 11, DELLO STATUTO SPECIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 61 e 64 bis della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967 n. 22, come modificata dalla legge regionale 14 agosto 1969 n. 29, sollevata in riferimento all'art. 5, n. 1 (Statuto della Regione Friuli- Venezia Giulia) attesoche' non sussiste alcun contrasto tra l'art. 64 bis (e a fortiori tra l'art. 61) e l'art. 5 n. 11 dello Statuto cit.: invero, equivale a dichiazione di pubblica utilita' dell'opera il provvedimento regionale di concessione di contributi ad enti pubblici per la esecuzione di opere pubbliche.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 5

Altri parametri e norme interposte